VERSAMENTO INTERO PREZZO AL PRELIMINARE INCOMPATIBILE CON CAPARRA CONFIRMATORIA

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A norma dell’art. 1385 cod. civ.:

Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzionee del contratto, il risarcimwentro del dannoè regolato dalle norme generali.

Quindi la caparra confirmatoria è una somma di denaro che si dà al’altra parte a garanzia dell’esatto e completo madempimento della propria prestazione.

Ma se la prestazione consiste nel pagamento del prezzo e lo stesso è stato interamente versato al momento del contratto preliminare, si può parlare ancora di caparra confirmatoria?

La Suprema Corte ha escluso che il pagamento dell’intero prezzo possa costituire caparra confirmatoria, stante l’incompatibilità dell’esecuzione dell’intera prestazione principale e la funzione di garanza del pagamento stesso.

Si legge in Cass. Civ., Sez. II, del 30.10.2025 n.28700:

…la circostanza che, in caso di inadempimento, la caparra debba essere imputata all prestazione dovuta (recte alla prestazione principale da adempiere), lascia intendere che essa non possa eguagliare e, a fortiori, superare l’importo di detta prestazione, fattore, questo, che qualifica anche la stessa struttura dela caparra, che – relativamente al prezzo concordato in un preliminare di vedita – ne costitusce, per definizione, una frazione ovvero una parte.

La giurisprudenza di questa Corte, nel valorizzare la dazione della caparra quale principio di pagamento, ne configura ontologicamente la natura quale anticipato “parziale” pagamento o “conto prezzo”…[…]….Siffatta limitazione quantitativa della caparra confirmatoria comporta che essa non può totalmente corrispondere e, a maggior ragione,. oltrepassare l’entità della prestazione dovuta cui va imputata in caso di inadempimento, venendo meno, in tali casi, la stessa funzione della caparra in questione.

Da ciò deriva, quindi, l’affermazione del principio di diritto – al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio – in base al quale il versamento, concordato tra le parti, della somma costituente l’esatto (ovvero integrale) adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo indicato nel contratto preliminare non è compatibile con la previsione ( e, dunque, la dazione) di una capara confirmatoria, essendo l’evenienza dell’anticipato adempimento totale della prestazione principale dovuta escludente, di per sé, la configurabilità di detta caparra, non legittimando, dunque, nemmeno l’esercizio del recesso contemplato dall’artr. 1385, comma 2, c.c.

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