Nel giudizio di separazione o divorzio il genitore può chiedere in proprio la tutela del rapporto dei figli con nonni e parenti quando l′altro genitore lo ostacoli, come affermato dalla Corte di Cassazione con l′ordinanza 3539 dell′11 gennaio 2025.
Quindi un genitore nel giudizio di separazione o divorzio può chiedere innanzi al Tribunale ordinario sia la regolamentazione dei rapporto dei figli con i genitori, che con nonni, zii e parenti ex artt. 337 ter e segg. c.c.
Benchè i procedimenti di cui all′art. 333 cod. civ – relativi alla condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori nei confronti del figlio – di regola sono attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni, in caso di giudizio di separazione o divorzio sono affidati al tribunale ordinario in quanto ciò consente di adottare in un unico contesto tutti i provvedimenti nell′interesse dei minori.
Distinta e separata è l′ipotesi in cui siano i nonni ad adire il giudice per la tutela del rapporto con i minori ex art. 317 bis c.c.: in questo caso sussiste la competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell′art. 38 c. 1 disp. att. c.c., come novellato dall′art. 96 c. 1 lett. c) D. Lgs. 154/2013.


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