Non sempre innalzare il tetto viola la normativa codicistica sulle distanze legali.
A norma dell’art.873 cod. civ.: Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
La Suprema Corte con l’ordinanza 27774, sezione Seconda del 17-10-2025 ha chiarito che:
…In tema di distanze legali esite, ai sensi dell’art. 873 cod. civ., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata e che, pertanto, i regolamenti comunali, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poichè il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 cod. civ. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore…Orbene, nell’ipotesi di ristrutturazione con sopraelevazione di un fabbricato preesistente, così come di modificazione del tetto, l’altezza del nuovo edificio va calcolata considerando non la linea di gronda, ma quella di colmo (data dalla retta d’intersezione tra le due falde piane di un tetto inclinato), configurandosi una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura…, salva l’ipotesi in cui il rialzo abbia funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato o sia funzionale alla sola allocazione d’impianti tecnici non altrimenti situabili, trattandosi in questo caso di un mero volume tecnico…costituisce volume tecnico non computabile nella volmetria della costruzione, solo l’opera edilizia priva di automnomia funzionale, anche potenziale, perchè destinata a contenere impianti serventi di un edificio principale per esigenze tecnico funzionali dell’abitazione, che non possono essere ubicati nella stessa, come quelli connessi alla condotta idrica e termica…oppure il caso d’innalzamento del colmo per ragioni tecniche dipendenti dai nuovi materiali utilizzati e dalla coinbentazione….Nè può ritenersi rilevante il fatto che in detto vano, a distanza di anni, non fossero stati sistemati degli impianti, sia in quanto la funzione accessoria non deve essere necessariamente concreta, ma solo potenziale, dipendendo, come si è detto, dalle caratteristiche del vano, sia in quanto il sopralzo, con conseguente formazione del vano sottotetto con le descritte caratteristiche, era dovuto anche ai lavori di coinbentazione e di consolidamento strutturale, in sè insufficienti per considerare tecnico il vano medesimo...In tema di costruzioni, la sopraelevazione del tetto non viola la normativa sulle distanze se l’aumento realizzato è solo un volume tecnico. E’ inapplicabile pertanto la normativa più rigorosa quando la variazione non crea un nuovo vano utilizzabile a consentire una stazione eretta per chi vi accede.


Comments are closed