SE L’IMMOBILE NON HA AGIBILITA’, RISARCISCE IL NOTAIO

A norma di Cass. Civ., terza Sez, del 24.1.2026 n.1603: “Il “grado di diligenza” chiesto al notaio ai sensi dell’articolo 1176, secondo comma, c.c. sarebbe invero superiore a quello di altre categorie professionali (si invocano le fattispecie di cui agli articoli 28 L. 89/1913 – legge notarile – e 54 r.d. 1326/1914), e la sua attività includerebbe “normalmente” indagini e verifiche “non necessariamente” previste espressamente nell’incarico. Tale obbligo deriverebbe “dall’integrazione del contratto secondo buona fede”, per cui incorrerebbe in colpa professionale il notaio che redige l’atto senza aver diligentemente compiuto tutta l’attività necessaria per la certezza degli effetti tipici e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti (Cass. 4911/2022), salvo espressa e concorde dispensa rilasciata dalle parti stesse (Cass. 10493/1999).

[…]

…la questione in esame….si incentra…sugli obblighi di oggettiva buona fede del notaio (tra i più recenti arresti massimati, si vedano al riguardo Cass. 7185/2022, Cass. 21775/2019 e Cass. 12482/2017), il che include pure l’obbligo informativo e di consiglio (ancora tra i più recenti arresti massimati si rinvengono Cass. 4911/2022 e Cass. 7283/2021; e v. anche Cass. 7707/2007). E su questa linea si è giunti proprio ad affermare, specificamente e condivisibilmente, con Cass. 10296/2012 che il notaio risponde dei debiti subiti dall’acquirente per assenza nell’immobile dei requisiti necessari per il rilascio del certificato di agibilità, nulla rilevando che ciò avrebbe potuto essere agevolmente accertato dallo stesso acquirente, “quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione delle sue possibili conseguenze” (e cfr. già Cass. 1426/1978, per cui è legittimo il rifiuto del notaio di procedere alla stipula della compravendita immobiliare qualora manchi il certificato di agibilità).

Tags:

Comments are closed