Sono molteplici i rimedi.
Innanzitutto, ove il genitore che vi è tenuto ometta il versamento dell’assegno di mantenimento dei figli, sussiste il reato di Violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.
La Cassazione penale è stringente: “Rischia la reclusione chi non versa il mantenimento al figlio anche se è stato licenziato. La disoccupazione, infatti, non è una scriminante del reato né opera, in questi casi, la speciale tenuità del fatto perché siamo di fronte a un reato abituale” (Cass. Sez. Sesta Pen. del 24.9.2024 n. 35786).
Se le difficoltà economiche sono, poi, tali da rendere veramente impossibile al genitore di provvedere al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli, ex art. 316 bis c.c. sussiste l’obbligo di legge dei nonni “di fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Inoltre, sempre ex art. 316 bis c.c.: “In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo.”
Inoltre, è appositamente prevista l’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni ex art. 473 bis 39 c.p.c. che, intitolato “Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”, espressamente prevede:
“In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell’articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore.”
Quindi è appositamente prevista la possibilità di una penale e anche di ottenere un risarcimento dal genitore che non paga!


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