L’art. 572 cp dispone:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
La Suprema Corte con sentenza n.37510 del 18 novembnre 2025 della terza Sezione penale ha precisato che:
….In particolare la Corte territoriale – la Corte d’appello – nel confermare la valutazione del primo giudice, con apprezzamento di fatto immune da censure, ha evidenziato come le attendibili dichiarazioni della persona offesa, anche riscontrate da plurime dichiarazioni testimoniali, comprovassero che la relazione coniugale tra l’imputato e la persona offesa era caratterizzata, fin dai primi anni di matrimonio, per la ripetitività in danno della donna di condotte maltrattanti (insulti, atteggiamenti vessatori, aggressioni verbali e violenze fisiche poste in essere frequentemente e, quindi, connotate dal requisito dell’abitualità e, come tali, integranti il reato di maltrattamenti; la persona offesa riferiva anche che l’imputato l’aveva costretta abitualmente a consumare rapporti sessuali contro la sua volontà, condotte integranti il reato di violenza sessuale aggravata contestato;…[…]….L’impugnata sentenza ha fatto buon governo del quadro dei principi che regolano la materia in esame, uniformandosi alla linea interpretativa costantemente tracciata da questa Suprema Corte, secondo cui la fattispecie incriminatrice descritta dall’art. 572 cod. pen. consiste nella sottoposizione della vittima ad una serie di atti di vessazione e mortificanti, continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita; i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l’esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo...[…]…. nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia, inoltre, non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali...[…]…Deve, inoltre, rammentarsi che, in tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nell’intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destintaria o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso…


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