L’usucapione è uno dei modi tipizzati di acquisto della proprietà a titolo originario, ossia senza che ci sia un dante causa che trasferisce la proprietà (o altro diritto reale).
A norma dell’art. 1158 c.c.: La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Invece per l’art. 1159 c.c.: Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
Ebbene, la Suptema Corte con Cass. Civ. del 3.12.2025 n.31494 ha statuito che:
...secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, ai fini della prova degli elementi costitutitvi dell’usucapione non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, poichè inidonea ad esprimere in maniera inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere, ma è necessario che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi che consentano di presumere che essa sia svolta uti dominus…
Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto provata l’usucapione, ravvisando nella delimitazione dei terreni, nell’apposizione di un cancello e alla subordinazione dell’accesso all’area al consenso del P…. gli univoci indizi richiesti dal predetto orientamento di legittimità a integrazione dell’attività di mera coltivazione del fondo. Ha poi statuito che, malgrado i testi non avessero individuato con certezza il momento iniziale del possesso, avrebbero comunque fornito elementi sufficienti a ritenere compiuto il tempo necessario ad usucapire…


Comments are closed