OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI NONNI SOLO SUSSIDIARIO

man and woman walking near closed wooden door

L’obbligo di mantenere i figli a norma dell’art. 315 bis cod. civ. grava sui genitori e solo nell’ipotesi estrema e sussidiaria che costoro non abbiano realmente ed oggettivamente i mezzi sufficienti scatta l’obbligo degli ascendenti (i nonni) – sia materni che paterni indistintamente – di fornire ai genitori medesimi i mezzi per garantire il mantenimento dei figli. L’asserita mancanza dei mezzi non può, dunque, essere un éscamotage per sottraersi all’obbligo genitoriale di mantenimento per spostare tale obbligo sui nonni, nè si può chiedere l’intervento dei nonni per il solo mancato contributo al mantenimento di un genitore ove l’altro abbia da solo i mezzi sufficienti ovvero perchè l’altro non pagni solo per cattiva volontà.

Così ha sancito la Cassazione Civile, Sezione Prima con la sentenza del 30-03-2023 n. 8980:

La norma ex articolo 316 bis Cc, secondo cui quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, deve essere interpretata nel senso che l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, «sussidiaria» rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli, e dunque sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.

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