NO AFFIDO SUPER ESCLUSIVO ANCHE SE IL PADRE É DALL′ ALTRA PARTE DEL MONDO

man in black jacket carrying child during daytime

Nel nostro ordinamento in caso di separazione la regola è la bi-genitorialità, in quanto i figli hanno il diritto ad avere due genitori.

Un’eccezione è prevista dall’art. 337 quater c.c. che prevede l’ipotesi eccezionale dell’AFFIDO ESCLUSIVO stabilendo al primo comma:

Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Quindi l’unico criterio è l’interesse del minore.

In un caso il tribunale di Firenze e poi la Corte d’appello avevano disposto l’affido super-esclusivo alla madre in presenza della circostanza che il padre vive negli USA e in presenza di forte conflittualità tra i genitori.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 4.7.2025 n.24876 ha ribaltato la situazione.

Innanzitutto la Suprema Corte ha precisato che in caso di AFFIDO ESCLUSIVO la responsabilità genitoriale spetta al solo genitore affidatario, ma le decisioni di maggior interesse di cui all’art. 337 ter cc, vengono assunte da entrambi i genitori.

Invece nell’AFFIDO SUPER ESCLUSIVO – figura di creazione giurisprudenziale – anche le decisioni di maggior interesse vengono prese dal genitore unico affidatario, salvo diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del giudice.

Chiarisce la Cassazione che, se l’unica motivazione per disporre l’affido esclusivo è la contrarietà dell’affido condiviso all’interesse del minore, vuol dire che per disporre l’affido super esclusivo la contrarietà deve essere radicale, grave e rigorosamente accertata.

Nel caso in questione la Cassazione ha ritenuto che la conflittualità tra i genitori non fosse motivo sufficiente, se non adeguatamente esplorata nelle sue ragioni, per motivare un affido esclusivo. In particolare la bambina manifestava un rifiuto del padre, ma la CTU aveva ampiamente evidenziato un perdurante comportamento disfunzionale della madre ed una sua distorta concezione della genitorialità, con cui andava messo in correlazione l’atteggiamento relazionale di rifiuto della bambina. Di fatto la madre poneva in essere un comportamento sistematicamente ostruzionistico.

La Cassazione, quindi, ha annullato la sentenza di merito rinviato la causa al giudice di merito per il riesame perché si attenga al seguente principio di diritto:

1) L’affidamento del minore, non condiviso, costituisce eccezione alla norma (art. 337 ter c.c.) che riconosce il diritto ed il valore assiologico della bigenitorialità. L’eccezione legislativamente definita esclusivamente come affido esclusivo richiede un accertamento rigoroso della contrarietà all’interesse del minore, come stabilito nell’art. 337 quater c.c., fondato sul’oggettivo riscontro probatorio, svolto all’esito di un’indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, a carattere prevalentemente oggettivo.

2) L’affido super esclusivo che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggior interesse del minore, costituisce, di conseguenza, una determinazione fortemente limitativa dell’esercizio della responsabilità genitoriale…richiedendo, di conseguenza, ai fini dell’accertamento della contrarietà all’interesse del minore un quid pluris costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti in via esclusiva o prevalente ai fini dell’integrazione del requisito di legge.

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