A norma dell’art. 1150 c.c.:
Il possessore, anche se di mala fede ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione.
L’indennitàsi deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede ; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore.
Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparaziooni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell’articolo 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta un’indennità nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa.
Quando, tuttavia, si tratti di immobile di proprietà di uno solo dei coniugi, il coniuge non proprietario per la Suprema Corte di Cassazione non è qualificabile come POSSESSORE, ma come semplice DETENTORE (come l’affittuario) e tale norma non può trovare applicazione.
Cass Civ Sez II Civ del 27.10.2025 n.28443 ha sancito che:
…La Corte di Appello ha dato atto dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui il coniuge che, in costanza di matrimonio, provvede a sue spese ad eseguire migliorie o ampliamenti dell’immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, adibito a casa familiare o comunque in godimento al nucleo familiare, non è titolare di un diritto di possesso o compossesso sul cespite, ma soltanto di un diritto personale di godimento, come componente del nucleo familiare, di natura atipica e fondato sull’esistenza dell’unione familiare…, configurato, nell’ambito della convivenza more uxorio, in termini di detenzione autonoma…di carattere qualificato…I precedenti di segno contrario, che attribuivano al coniuge non proprietario del bene la qualifica di possessore, e dunque il diritto all’indennità per migliorie di cui all’art. 1150 cc…, sono rimasti isolati e risultano comunque superati dalla successiva elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, la quale ha esteso anche al matrimonio i principi affermati in tema di convivenza more uxorio, ricostruendo la posizione del coniuge non proprietario del bene, che esegua migliorie su di esso, intermini di detenzione qualificata, avente titolo in un negozio giuridico di natura familiare…
Una volta escluso che al M….possa essere riconosciuta la condizione di possessore, non v’è spazio per l’applicazione dell’art. 1150 c.c., poichè il diritto all’indennità ivi prevista non compete al detentore, ancorchè qualificato, trattandosi di norma di carattere eccezionale non suscettibile di interpretazione analogica…


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