NESSUNA INDENNITÁ AL CONIUGE SEPARATO CHE HA SPESO DENARO PROPRIO PER MIGLIORARE L′IMMOBILE DELL′EX CONIUIGE

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La Cassazione Civile, Sez. II con ordinanza del 27 ottobre 2025 n.28443 ha sancito che:

…Il coniuge che, in costanza di matrimonio, provvede a sue spese ad eseguire migliorie o ampliamenti dell’immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, adibito a casa familiare o comunque in godimento al nucleo familire, non è titolare di un diritto di possesso o compossesso sul cespite, ma soltato di un diritto personale di godimento , come componente del nucleo familiare, di natura atipica e fondato sull’esistenza dell’unione famiiare…[…].., configurato, nell’ambito della convivenza more uxorio, in termini di detenzione autonoma….[…]… di carattere qualificato..[…]…I precedenti di segno contrario, che attribuvano al coniuge non proprietari del bene la qualifica di possessore, e dunque il diritto all’indennità per migliorie di cui all’art. 1150 c.c….[…]…. sono rimasti isolati e risultano comunque superati dalla successiva elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, la quale ha esteso anche al matromonio i principi affermati in tema di comviveza more uxorio, ricostruendo la posizione del coniuge non proprietario del bene, che esegua migliorie si di esso, in termini di detenzione qualificata, avendone titolo in un negozio giuridico di natura familiare…

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