MEDICO E OSPEDALE RESPONSABILI TRA LORO IN MODO PARITARIO PER ERRORI MEDICI

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La struttura ospedaliera è un’impresa e deve, pertanto, assumersi il c.d. rischio di impresa, che in caso di responsabilità accertata di un suo medico, viene quantificata nel 50%.

Così si è pronunciata Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 28642 del 07-11-2024:

In tema di colpa professione, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo dev’essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli articoli 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma cc in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all’utilizzazione di terzi per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un’eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell’obbligazione.

In caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi n rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l’intero importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l’errore medico sia riconducibile in parte – appunto nella misura del 50% – al rischio d’impresa e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all’interno della quale questi ha svolto la sua attività.

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