A norma dell’art. 1755 c.c. il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.
Pacificamente l’affare si considera concluso con la stipula del contratto preliminare, ma che succede se dopo la stipula del preliminare con l’assistenza dell’agenzka immobiliare le parti cambiano le condizioni?
Cassazione, Sez. II, del 9.1.2024 n.680 ha deciso che:
Il diritto del mediatore alla provvigione per l’avvenuta conclusione dell’affare non viene meno qualora un primo contratto preliminare, già perfezionatosi con l’accettazione di una proposta irrevocabile di acquisto, sia successivamente modificato con la stipula di un nuovo contratto preliminare, questa volta sottoposto a una condizione sospensiva non verificatasi.
L’agenzia immobiliare ha, quindi, diritto a percepire la provvigione per l’attività compiuta, rimanendo irrilevante ogni ulteriore diversa attività negoziale delle parti successiva al preliminare, momento in cui è maturato il diritto alla provvigione.


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