Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 10/04/2025) 15/09/2025, n. 25227 ha chiaramente escluso il diritto dei condomini di usare come parcheggio lo spazio come condominiale.
Così si legge nella sentenza:
Il condominio con delibera…[…]…dopo aver dichiarato la condominialità dell’area di distacco tra Via (Omissis) di R, aveva stabilito che su detta area era consentito il passaggio delle auto dei proprietari dei garage per l’accesso delle autovetture…[…]… Gli attori avevano sostenuto di aver acquisito il diritto di parcheggiare in forza del rogito di acquisto delle loro unità immobiliari …[…]… Avevano poi sostenuto che, con scrittura privata del 28.3.1995, i condomini, proprietari degli interni 2-5, avevano concesso ai danti causa dei ricorrenti l’uso di passo carrabile e di parcheggio…[…]…
La Corte di appello ha ritenuto che i titoli non conferissero ai ricorrenti il diritto di parcheggio e che l’area, sebbene comune, fosse stata utilizzata solo dai condomini proprietari del garage. Ha evidenziato che, con sentenza passata in giudicato …[…]… la Corte d’Appello aveva riconosciuto il carattere pertinenziale e la funzione di distacco dell’area a favore del condominio nel suo complesso, osservando che, con il rogito …[…]… non era stato trasferito il diritto di parcheggiare poiché di tale diritto non erano titolari i venditori.
…[…]….
La delibera condominiale ha regolato il diritto di accesso carrabile e ha proibito a tutti i condomini il diritto di parcheggiare, senza introdurre un divieto assoluto di utilizzo del bene. Tale regolazione non ha ecceduto dai limiti che incontra il potere deliberativo dell’assemblea, potendo essa regolare l’uso delle parti comuni, con la facoltà di imporre limitazioni più restrittive alle facoltà concesse dall’art. 1102 c.c. …[….]….Le determinazioni collegiali che introducono una limitazione dell’uso del cortile come parcheggio si limitano a renderne più ordinato e razionale l’uso paritario secondo le rispettive circostanze …[…]…. Si è già affermato che non è affetta da nullità la delibera adottata dall’assemblea condominiale che vieti l’uso carrabile ed il posteggio su tutta la parte dell’area antistante l’immobile comune, poiché non preclude l’uso diverso di tale porzione agli altri comproprietari …[….]…. La possibilità dei comproprietari di usare un’area comune a parcheggio, tranne il caso che sia costituita in forma specifica ed autonoma come diritto di servitù, costituisce solo una facoltà di uso del bene connesso al diritto di comproprietà e rimane pertanto sottoposta alla disciplina dell’uso del bene comune adottata dalla maggioranza dei condomini


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