Che succede se si acquista un’auto usata che il giorno prima dell’acquisto ha superato la Revisione e poi si scoprono vizi e difetti?
A questa domanda ha risposto Cass Civ. Sez II del 21.10.2025 n.27968 affermando che nel caso di specie non conta il verbale positivo di revisione del veicolo ma non perché, come sostenuto dalla Corte d’appello, sia irrilevante che il veicolo abbia superato la Revisione il giorno prima della vendita nel momento in cui l’esito positivo è smentito da tutte le altre prove assunte.
Precisa la Suprema Corte che: “Non è che l’esito positivo della revisione, in quanto prova legale, possa essere smentito da altre prove (libere) assunte. Corretto è invece ritenere che, se è vero che il certificato di revisione fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto direttamente verificato sul veicolo…[…]… ., è altrettanto vero che l’oggetto di tale prova è diverso dall’oggetto delle prove libere, all’esito delle quali la Corte territoriale ha maturato il proprio convincimento sulla sussistenza dei vizi del veicolo. Il certificato di revisione attesta la conformità del veicolo alle prescrizioni tecniche e alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalla legge, ma non ha la virtù di accertare in modo assoluto il difetto di qualsivoglia vizio, che poi in effetti nel caso attuale risulta essere emerso dopo la consegna del veicolo ed è stato accertato in giudizio”.
Inoltre nel caso di specie per la Suprema Corte non può neanche trovare applicazione l’esonero da responsabilità del venditore per la presenza della clausola “visto e piaciuto”, salvo il caso di mala fede nell’occultamento degli stessi.
Infatti la circostanza che il venditore, come si è accertato nel merito, avesse rivernicioto il veicolo, ha costituito uno strumento di occultamento secondo un criterio plausibile rispondente allo standard di prova del più probabile che non.
Infatti si è accertato che il veicolo presentava nella sua struttura portante dei danni, che non erano visibili a causa proprio della riverniciatura.
Veniva, quindi, confermata dalla Cassazione la sentenza d’appello di risoluzione del contratto di compravendita con restituzione dell’intero prezzo, oltre alle spese sostenute dal compratore per il passaggio di proprietà e per il premio assicurativo, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese di lite.


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