Cass Civ. Sez. II del 2.2.2026 n.2132 ha rimarcato ancora una volta la gravità della manata consegna del certificato di agibilità di un immobile, che non è causa di nullità del contratto, ma costituisce grave inadempimento che legittima il recesso dell’altro contraente promissario acquirente e la restituzione a questi del doppio della caparra confirmatoria ricevuta dal promittente venditore inadempiente.
Si legge nella sentenza:
“Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che il mancato rilascio della licenza di abitabilità (o di agibilità, secondo la terminologia usata negli articoli 24, 25, e 26 del testo Unico in materia edilizia approvato con il d.P.R. 2380/2011) integra un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità o esonerato comunque il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza. Da tale principio si ricava che per i contratti di compravendita – e, quindi, a maggior ragione, per i contratti preliminari di compravendita – la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di agibilità o l’insussistenza delle condizioni perché tale certificato venga rilasciato incidono sul piano dell’adempimento, e non su quello della validità, del contratto…”


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