Cass. Civ. del 26.1.2026 n.1768 ha sancito che nel disciplinare l’affido ed il collocamento del minore in sede di separazione e divorzio occorre avere riguardo al preminente miglior interesse del minore.
In primo grado era stato disposto l’affidamento del minore presso il Comune deputato a prendere le decisioni in materia di salute ed educazione del minore ed il collocamento del bambino presso il padre che viveva in provincia di Como; erano stati disciplinati i diritti di visita della madre, che si era trasferita a vivere a Zurigo.
La Corte d’Appello di Milano aveva, invece, deciso che il minore stesse pariteticamente a settimane alterne dal padre e dalla madre con prelievo presso l’altro genitore a carico del genitore che prendeva il figlio.
In pratica il bambino doveva fare circa 10 ore di macchina ogni settimana per fare la spola dalla provincia di Como a Zurigo e viceversa e non si capisce neanche come avrebbe frequentato successivamente la scuola (all’epoca il bambino aveva 5 anni).
La Corte di Cassazione ha cassato tale pronuncia ritenendola non emessa nel preminente interesse del minore con rinvio alla Corte d’Appello per un riesame ed ha sancito che “...l'”interesse del minore”, divenuto, nel lessico fatto proprio anche dalla giurisprudenza nazionale “il migliore interesse del minore” o, ancora, “la soluzione migliore per il bambino o l’adolescente”, sia stato nel tempo utilizzato – in affinamento di un interesse, quello del minore, che declinato in concreto rispetto alle singole fattispecie esaminate, è ormai inteso quale punto di equilibrio tra diverse esigenze – in un bilanciamento motivato e proporzionato, all’interno del quale permane la valutazione di altri interessi senza che la posizione del minore di età debba sempre prevalere ….
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La specificità del caso concreto diviene anche nei più recenti orientamenti di questa Corte l’occasione per dare contenuto, di volta in volta e in concreto, al best interest quale strumento capace di orientare la ricerca della migliore soluzione per il minore anche con superamento di ogni presunzione….


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