A norma dell’art. 35 del d.p.r. n.602 del 1973:
Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.
Cosa succede se il sostituto d’imposta omette di versare la ritenuta d’acconto effettivamente detratta dalle somme versate dal debitore sostituito?
Sul punto si è pronunciala Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza del 12 aprile 2019 n. 10378, cambiando l’orientamento sino a quel momento prevalente.
Si legge nella sentenza:
3.2. Le sezioni unite sono invece qui chiamate a decidere se, nel caso in cui il sostituto non abbia versato l’acconto, ma abbia però operato le ritenute sul corrispettivo, il sostituito sia o meno tenuto in solido con il sostituto a subire gli effetti della riscossione in forza del’art. 35 d.p.r. n.602 cit.[ DPR 29.9.1973 N.602].
3.3. A riguardo deve essere evidenziato che la concreta fattispecie, come appena identificata, è sempre stata risolta dalla Corte nel senso della esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito…; per l’essenziale, la soluzione è stata tradizionalmemte fondata sul presupposto che l’obbligazione del versamento dell’acconto fosse unica, sia per il sostituto, sia per il sostituito; e che, alla stessa, fosse perciò =in origine= tenuto in via solidale anche il sostituito, in applicazione dell’art.1294 c.c.; ma questo orientamento, non può essere condiviso.
4.1. L’art. 64, comma 2, d.p.r. 600 cit.- [ DPR 29.9.1973 N.600] – che disciplina il giudizio di accertamento dell’imposta nel caso di sostituzione, dimostra difatti che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo; di qui la fondamentale illazione per cui il dovere di versamento della ritenuta d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma, rispetto all’imposta; un’obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto, a mezzo degli artt. 23 ss. d.p.r. 600 cit.; e che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dall’art. 64, comma 1, d.p.r. 600 cit.
4.2. La lettura appare coerente con l’art. 35 d.p.r. n.602 cit, che prevbede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l’acconto; con ciò chiaramente escludendo che, fuori dall’ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell’acconto d’imposta; venendosi così a confermare l’assunto che l’autonoma obbligazione di versamento dell’acconto è stata, dai rammentati artt. 23 ss. d.p.r. 600 cit., posta unicamete a carico del sostituto.
4.3. Peraltro, la speciale fattispecie di solidarietà del sostituito per l’obbligazione di versamento dell’acconto d’imposta, in caso di inadempimento del sostituto, viene dall’art. 35 d.p.r. n.602 cit. espressamente condizionata alla circostanza che non siano state operate le ritenute.
4.4. L’appena veduta condizione è in perfetta coerenza con quanto previsto dall’art. 22 d.p.r. n.917 cit. – [ DPR 22.12.1986 N.917] – che, in modo esattamente speculare, riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal primo; in effetti, sarebbe stato legislastivamente contraddittorio riconoscere il diritto allo scomputo, ma assoggettare il sostituito in via solidale alla riscossione delle somme scomputate.
4.5. Da tutto quanto, è pertamto facilmente ricavabile il seguente principio: ==Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la resposnaiblità solidale prevista dall’art. 35 d.p.r. n.602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute==.


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