DANNO DA PERDITA PARENTALE: DANNO MORALE PRESUNTO, DANNO DINAMICO-RELAZIONALE DA PROVARE

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In caso di morte di una persona cara il risarcimento per danno da perdita parentale non spetta solo ai menbri della famiglia nucleare (figli e coniugi), ma anche ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli). Sotto tale profilo per la Suprema Corte il danno c.d. morale (ossia la sofferenza patita) non deve essere provato dal danneggiato ma si presume, salva prova contraria da parte del responsabile. Invece il danno dinamico-relazionale (la perdita della relazione) deve essere sempre provato dal danneggiato.

Così si è pronunciata ripetuamente la Suprema Corte:

Cass. Civ., sezione Terza del 25-06-2021 Ordinanza 18284

Il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l’effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza, quest’ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza, non potendosi limitare la società naturale, cui fa riferimento l’articolo 29 della Costituzione, al ristretto ambito della sola cosiddetta famiglia nucleare, a nulla rilevando sull’entità del risarcimento l’invalidità pregressa del de cuius, la quale può ridurre unicamente il quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis.

Più di recente:

Cass. Civ., sezione Terza del 04-03-2024 ordinanza 5769

In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio – configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) – si estende ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l’onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell’aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l’aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova).

Tale indirizzo è stato confermato da Cass. Civ. Sez. terza dell’11.3.2025 Ordinanza n.6500 e dalla recentissima Cass. Civ., Sezione terza, del 24.10.2025 Ordinanza n.28255:

La morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex articolo 2727 Cc, una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo; detta presunzione iuris tantum, che onera il convenuto della prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio, concerne l’aspetto interiore del danno risarcibile (la sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all’aspetto esteriore (il danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione del’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall’eventuale convivenza – o, all’opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare.

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