CONDIZIONE SOSPENSIVA MUTUO VALIDA
La recente pronuncia della Corte di cassazione ordinanza n. 17919, Sezione Seconda del 22-06-2023 ha ribadito quanto esposto nella relativa massima, che si riporta:
Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, la relativa condizione è qualificabile come “mista”, dipendendo la concessione del mutuo non solo dalla volontà della banca, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell’approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell’art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento della condizione, sia perché l’omissione di un’attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l’attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell’obbligo di corrispondere la provvigione in favore del mediatore.
Quindi se il mutuo non viene concesso, il preliminare rimane senza effetto e non c’è alcun obbligo a rogitare, né a pagare una eventuale provvigione all’agenzia immobiliare come previsto dall’art. 1757 cc che recita: Provvigione nei contratti condizionali o invalidi: 1– Se il contratto e’ sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
La eventuale inattività di colui che deve chiedere il mutuo non produce, quindi, per la cassazione l’effetto ex art. 1359 c.c. secondo cui: La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa.
MI sorgono forti dubbi: e se il promissario acquirente semplicemente cambia idea e non vuol più acquistare, basta non chiedere il mutuo per liberarsi del contratto preliminare?
Mi sembra molto iniquo.


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