La caparra confirmatoria è una garanzia prevista dall’art. 1385 c.c. e consiste nella dazione di una somma di denaro a garanzia dell’esecuzione di un contratto.
A norma dell’art. 1385 cc :
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
In sostanza la caparra confirmatoria per il caso di inadempimento consente di prestabilire in maniera forfettaria il risarcimento del danno dovuto.
Normalmente la caparra confirmatoria è consegnata al momento della stipula del contratto (di solito contratto preliminare).
Tuttavia la Cassazione Civile, sezione Seconda con ordinanza ordinanza n. 19425 del 14-07-2025 ha chiarito che :
In tema di contratti, la caparra confirmatoria si configura anche quando la dazione della somma è successiva al contratto preliminare di vendita immobiliare. L’importante è che il momento della consegna del denaro sia anteriore al termine di scadenza delle obbligazioni pattuite.


Comments are closed