La legge n.194 del 1978 recante Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza all’art. 6 prevede che:
L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
- a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
- b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Quindi al di fuori di questi specifici casi, l’interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi 90 giorni è vietata.
Ebbene, per Cass. Civ. ordinanza 1903, sezione Terza de 27-01-2025:
In tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l’interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l’impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all’art.6 della l. n. 194 del 1978; b) risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c.
L’esito della causa dipenderà, quindi, dalle prove con cui anche in via presuntiva si dimostri che la gestante, se fosse stata adeguatamente informata, avrebbe scelto d’interrompere la gravidanza.


Comments are closed