GAZA

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ORDINE AVVOCATI DI BERGAMO

COMITATO PARI OPPORTUNITA’

I recenti accadimenti di guerra ci stimolano ad una riflessione non solo sociale ma anche strettamente giuridica.

In punto di diritto, i blocchi navali in acque territoriali di altro Stato con l’solamento e l’impedimento di approvvigionarsi nelle acque di pertinenza, senza che ricorrano i requisiti di cui all’art. 41 dello Statuto delle Nazioni Unite, costituiscono atto di guerra.

La Convenzione ONU sul diritto del mare (UNCLOS, 1994) dispone, ex articolo 87, che la navigazione in acque internazionali deve essere libera, salvo alcune limitazioni elencate in forma specifica; l’alto mare deve essere riservato a usi pacifici.

L’articolo 91 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 1982) prescrive che ogni nave che batte bandiera di un singolo Stato è soggetta alla sua giurisdizione esclusiva in alto mare; tuttavia, nelle acque territoriali (fino a 12 miglia nautiche) si applica anche la giurisdizione dello Stato costiero, in particolare in materia di sicurezza della navigazione e ordine pubblico.

Lo Stato può catturare un’imbarcazione in alto mare solo se questa violi norme internazionali o sia causa di pregiudizio o pericolo per lo Stato stesso (art. 58 cpv. 1 UNCLOS)

Perché sia legittimo, un blocco navale deve soggiacere ad alcune regole: deve essere visibile, deve essere preceduto da una dichiarazione ufficiale ed è ammissibile solo quando le misure rivolte a contenere le minacce e le violazioni alla pace, previste ex art 41 dello Statuto delle Nazioni Unite, (firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), sono risultate vane.

A queste condizioni, ex art. 42 dello Statuto, lo Stato può quindi intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Non tutte le navi che si approcciano al blocco, possono essere bloccate.

L’art. 23 della IV Convenzione di Ginevra impedisce il blocco delle navi cariche di medicinali; l’art. 70 del I Protocollo aggiuntivo consente azioni per inviare cibo, vestiario e beni indispensabili alla sopravvivenza dei civili.

Il cosiddetto diritto di inseguimento, previsto dall’art. 111 della Convenzione sul diritto del mare (Unclos), non si applica a navi civili in acque internazionali.
Perciò l’azione israeliana resta inquadrabile solo come applicazione di un blocco navale (la cui legalità nel contesto del diritto umanitario è stata avversata) o come atto di autodifesa.

Quest’ultima discriminante è controversa, data l’assenza di armi a bordo delle navi della Global Sumud Flottilla.

In diritto internazionale, la guerra – esclusi i casi di autodifesa e le azioni autorizzate dal Consiglio di sicurezza secondo i principi già menzionati – resta illegale.
Il problema giuridico, dunque, non è la Flottiglia, ma la guerra.

La Corte internazionale di giustizia (International Court of Justice, Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, Avisory Opinion, 19 July 2024), ha esplicitato che Israele non abbia diritto alla sovranità su alcuna parte del Territorio palestinese occupato e non possa esercitarvi poteri sovrani in virtù della sua occupazione. Israele ha quindi l’obbligo di mettere fine alla sua presenza illecita nel più breve tempo possibile.

Tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, anche lo Stato italiano, dunque, hanno l’obbligo di non riconoscere in alcun modo la presenza illecita di Israele nei Territori Palestinesi e di non attribuire alcuna conseguenza giuridica alla situazione creata da Israele con l’occupazione.

Tutti gli Stati devono vigilare affinché sia posto fine a ogni ostacolo all’esercizio del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione derivante dalla presenza illecita di Israele nel Territorio palestinese occupato (paragrafi 278, 279).

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione del 13 settembre 2024 (A/ES 10/L.31/Rev.1) ha imposto ad Israele un termine massimo di 12 mesi (scaduti quindi il 13 settembre 2025) per cessare l’occupazione illecita, ribadendo il divieto per tutti gli Stati di riconoscere effetti legali all’occupazione.

Ne consegue che Gaza non è territorio di Israele così come non lo sono le acque antistanti con il blocco dapprima posto a 20 miglia dalla costa, dappoi arretrato sino al limite delle acque territoriali.

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