Che succede se nell’ambito di un giudizio di separazione viene assegnata la casa coniugale al genitore affidatario dei figli e l’altro genitore, proprietario esclusivo, poi la vende?
L’assegnazione giudiziale è opponibile al terzo acquirente che acquista dopo l’assegnazione – e quindi prevale sull’acquisto – solo per 9 anni anche in mancanza di trascrizione, in quanto il provvedimenmto giudiziale ha data certa. Per il periodo eccedente i 9 anni, invece, è opponibile solo in caso trascrizione nei pubblici registri immobiliari prima dell’acquisto da parte del terzo e ciò anche se il terzo acquirente era a conoscenza dell’avvenuta assegnazione.
Così ha sancito la Cass. Civ., Sez. Seconda Civile, con sentenza del 21.5.2025 n.16621:
Ai sensi dell’art. 6, comma sesto, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74) – dettato con riguardo al procedimento di divorzio e applicabile anche in tema di separazione personale dei coniugi – il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente l’immobile in data successiva, limitatamente al periodo di nove anni, decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione; per il periodo eccedente i nove anni, invece, il provvedimento di assegnazione in tanto è opponibile al terzo acquirente in quanto sia stato precedentemente trascritto, sicché è irrilevante la conoscenza in fatto da parte del terzo dell’avvenuta assegnazione dell’immobile da lui acquistato, l’unica disciplina dell’opponibilità essendo appunto quella derivante dalla trascrizione e dalla conoscibilità legale dell’atto da parte del terzo.


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