In sede di separazione personale ben è possibile concludere accordi accessori per regolamentare la situazione patrimonioale tra le parti. E’ possibile, quindi, usufruendo anche di agevolazioni fiscali, cedere o rilevare la quota della casa coniugale cointestata ovvero donare la stessa ai figli con riserva di usufrutto a favore della madre.
Ma che succede se tale atto dispositivo lede l’interesse dei creditori dell’alienantei?
Cass. Civ., Sezione Prima del 13-03-2025 ordinanza 6648, sezione Prima del 13-03-2025 ha sancito che:
“In tema di garanzie patrimoniali, è soggetta a revocatoria ordinaria la cessione della casa coniugale ai figli minori, con usufrutto alla moglie, disposta in sede di separazione personale della coppia. Va accolto pertanto il ricorso di una banca che ha agito a tutela del credito vantato dall’istituto nei confronti del padre imprenditore“.
Precisa la sentenza che:
“Si tratta quindi dell’interpretazione del contenuto di due atti negoziali colegati tra di loro e cioè l’atto din trasferimento e gli accordi di separazione. Si osserva quindi che è consolidato il principio che gli accordi di separazione hanno natuira negoziale e l’omologazione è condizione di efficacia dei medesimi accordi e costituisce un controlo esterno su questi accordi…[…]…e pertanto è speribiler ,l’azione pauliana anche avverso i trasferimenti operati direttamente con il verbale di separazione consensuiale o in base ad accordi recepiti in sentenza…[…]…e quindi a maggior ragione avverso un separato atto negoziale che ne rappresenta l’attuazione”.
In sostanza la donazione con costituzione di usufrutto è valida ed efficace, ma la banca può chiederene la revocatoria con cui l’atto di alienazione viene dichiarato inefficace nei confronti della banca, che può quindi aggredire l’immobile medesimo con un pignoramento immobilare per soddifare il proprio credito verso l’alienante.


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