L’incrinarsi della relazione affettiva tra due madri di una bambina, non giustifica l’esclusione del legame filiale mediante adozione da parte della madre intenzionale solo perchè vi sia l’opposizione dlela madre biologica.
Cass. Civ., Sez. I Civ, del 24.11.2025 n.30786 ha sancito che: …Come sancito dalla giurisprudenza di legittimità – Cass. Civ. Sez.Un. n.38162 del 2022; Cass. Civ. n.16242 del 22/05/2025 – il principio guida nella valutazione dei presupposti per disporre l’adozione in casi particolari, ex art. 44 lett. d) L.184/1983, deve essere il preminente interesse del minore. Interesse che, nel caso di specie, secondo l’orientamento richiamato, si identifica con la possibilità di continuare a mantenere un rapporto con entrambe le figure genitoriali che si sono occupate di svolgere la funzione di accudimento fin dalla sua nascita, in modo da preservare la relazione familiare instauratasi.
Al riguardo, riportando quanto già statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.33/2021, le Sez. U., con la sentena n.38162 del 30 dicembre 2022, hanno affermato che risulta “imprescindibile la necessità di assicurare tutela nell’interesse del minore al riconoscimento giuridco del suo rapporto con chi ne abbia voluto la nascita in un Paese estero in conformità della lex loci e lo abbia poi accudito esercitando di fatto la responsabilità genitoriale”. Ed aggiungono le sez. U. “l’interesse del minore reclama che siano garantite stabilità e certezza al rapporto di cura e affetto, in assenza di un legame di discendenza biologica ma in una cornice di vita familiare, superando un sistema di tutela parziale ed esposto alle sopravvenienze nei rapporti tra adulti”.
Ciò che il giudice del merito deve valorizzare, secondo un criterio orientato alla ricerca del bene maggiore per il minore, è l’instaurazione ed il consolidamento da parte del genitore istante della relazione affettiva e familiare a carattere filiare caratterizzato da cura, dedizione e continuità affettiva. Tutti fattori che risultano aver aratterizzato il legame tra la ricorrente e la minore, prima dell’insorgere della conflittualità tra la predetta ricorrente e la madre biologica. La lunga continuità e la stabilità della relazione tra la ricorrente e la minore, a carattere filiale, è ampiamente emersa nella relazione del consulente tecnico d’ufficio, sia durante il lungo periodo di convivenza familiare tra le due componenti la coppia e la minre (5 anni), sia nella fase iniziale di separazione ( 2 anni) anch’essi caratterizzati dalla prosecuzione della relazione tra la minore e la ricorrente, ancorché fuori dalla convivenza.…[…]….La cessazione del rapporto e la conflittualità anche accesa tra le parti adulte non elimina la relazione con la minore da parte della ricorrente che ha condiviso la nascita e lo sviluppo della personalità della minore in anni fondativi della sua personalità, senza arrecarle pregiudizio, per quel che è emerso univocamente dalle acquisizioni processuali. Nè può essere ignorato, nella delicata operazione di bilanciamento da porre a base della valutazione del preminente interesse della minore, che la condizione di ostilità e rifiuto della minore, sia stata determinata dal condizionamento della madre biologica. …[…]…La situazione di conflittualità accertata, in conclusione, può rilevare soltanto in funzione della conformazione dell’affidamento, della collocazione e del diritto di visita ma non incidere sulla costituzione di una forma di genitorialità adottiva che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.79 del 2022, determina nel minore una condizione giuridica equiparabile allo satus filiali.


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