LEGITTIMO RECEDERE E TRATTENERE LA CAPARRA CONFIRMATORIA PER AVVERSO INADEMPIMENTO AL PRELIMINARE

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Ha sancito Cass. Civ, Sez. Seconda dell’8.1.2026 n.420:

L’art. 1454 c.c. prevede che alla parte inadempjente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Ne consegue che, una volta decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto (da ultimo, Cass Sez 2 Civ. n.18392/2025).

Nella fattispecie la Corte d’Appello ha ritenuto …che il contratto preliminare intercorso da S…e A…, a seguito dell’invio della diffida e del decorso dei quindici giorni concessi, fosse risolto di diritto ex art. 1454 c.c.,, con la conseguenza che nessuna obbligazione poteva gravare su GS…., libero quindi di stipulare la compravendita con terzi acquirenti. Infatti, la Corte d’Appello ha affermato che dalla data del 7 gennaio 2011, data in cui scadevano i quindici giorni di cui alla diffida, P… aveva già dichiarato di non potere adempiere, per cui il diritto di recesso azionato da GS…doveva ritenersi irrevocabilmente e pienamente efficace nonchè produttivo dei propri effetti; ciò, secondo quanto preannunciato dal predetto nell diffida inviata da OP…, nella quale, scadute tutte le precedenti proroghe, aveva anche manifestato la volontà di non concedere ulteriori proroghe, di trattenere la caparra e di rimettere in vendita a terzi l’immobile.

Con questo contenuto, la sentenza impugnata ha ritenuto l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare, dalla quale correttamente è conseguito il riconoscimento del diritto a trattenere la caparra. Infatti, è già stato enunciato il principio secondo il quale, in tema di contratto preliminare al quale acceda il versamento di una caparra confirmatoria, la parte adempiente che si si avvalsa della facoltà di provocarne la risoluzione mediante diffida ad adempiere ai sensi art. 1454 c.c. e, in tal caso, ove abbia ricevuto la caparra, ha diritto di ritenerla definitivamente…

Avendo perciò ritenuto la sentenza impugnata risolto il contratto al quale accedeva la prestazione della caparra confirmatoria in forza della diffida ad adempiere, i successivi riferimenti pure eseguiti dalla sentenza all’esercizio del diritto di recesso e al termine essenziale costituiscono mere deduzioni svolte ad abundantiam, per ulterioremente ribadire l’impossibilità di ritenere il contratto preliminare esistente all’epoca in cui GS…. aveva concluso la vendita con un terzo soggetto.

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