RISARCIMENTO DANNO CATASTROFALE AL PAZIENTE VIGILE

a man holding a pair of glasses up to his face

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Il risarcimento c.d. danno catastrofale per la consapevolezza della proppria morte imminente – costituente danno c.d. morale di particolare gravità – compete al paziente che fosse vigile fio al suo aggravameto finale a prescinderen dal lasso di tempo che intercorre prima del decesso.

Questo è quanto sancito da Cass. terza sez Civ. dell’8.1.2026 n.468, si legge nella sentenza:

…Il giudice d’appello aflerma che il danno terminale – alias danno catastrofale – “è risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo di tempo…tra le lesioni e il decesso”; che è necessario provarne l’an, “che presuppone la prova della coerente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine nello spatium temporis tra la lesione e la morte, non incidendo “la breve durata della lucida consapevolezza” …; e, tuttavia, assume che nel caso in esame tale danno non sarebbe provato…in quanto, “benchè il diario infermieristico comprovi che il paziente sia rimasto vigile sino all’infausto aggravamento, gli attori non avrebbero allegato e provato che egli “abbia avuto contezza della perdita di….aspettative di sopravvivenza”, invece di essere solo “in attesa di ricevre l’opportuna assistenza sanitaria e di riacquistare il precedente stato di salute”.

In effetti, la corte perugina assume che la mera circostanza che in base alla cartella clinica risultasse che il de cuius fosse rimasto vigile fino a quello che si indica come aggravamento sarebbe necessariamente sintomatica del fatto che egli non abbia avuto contezza dell’approssiomarsi dell’esito fatale.

Ebbene, la corte territoriale ha desunto a torto dall’essere stato il paziente vigile fino a qullo che si dice aggravamento, cioè in una condizione tale da poter percepire le sue condizioni di salute personali in relazione – si badi – anche alle sue condizioni ambientali e dunque all’essere in una sede ospedaliera, la conseguenza che egli non avesse avuto la consapevolezza della possibilità di una prossima fine…

Senonché, una simile consequenzialità sul piano logico non appare in alcun modo configurabile. L’essere vigile risulta essere solo una condizioone che permette al soggetto di percepire ciò che accade alla sua persona, ma nulla rivela sul possibile significato che il soggetto attribuisce a ciò che percepisce circa il suo destino. Ed invece la corte di merito ha considerato la condizione dell’essere vigile come di per sé implicante per il de cuius l’esclusione di un possibile esito nefasto della sua vita.

La motivazione sotto tale profilo è totalmente priva di logica da ridondare in motivazione inesistente.

Anche l’ulteriore asserto motivazionale della corte di merito sostanziantesi nell’addebitare ai ricorrenti di non aver dato una prova positiva della percezione da parte del de cuius di un possibile esito finale infausto, appare insostenibile per assoluta illogicità nella sua altrettanto assoluta genericità, là dove implica – appunto genericamente senza alcuna indicazione del contesto in cui il paziente si trovava e delle possibilità che il suo sentire fosse percepibile – che i ricorrenti dovessero dare una prova positiva della consapevolezza da parte del de cuius dell’approssimarsi – si badi anche solo possibile – della propria fine, quale sarebbe una espressa “dichiarazione” di tale consapevolezza da parte sua, evidentemente non esigibile nella grave situazione in cui versava e comunque da raccogliere da soggetti presenti (che non si sa chi potessero essere) non è dato , o – lo si dice per absurdum – “una lettura del suo pensiero”.

In realtà, risponde semma a massima di comune esperienza che una persona che venga a trovarsi nelle gravissime condizioni descritte in atti in sede ospedaliera … possa entrare nella previsione consapevole di una prognosi negativa del suo sopravvivere”.

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