COMPETENZA PER MATERIA DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PER TUTTI I DANNI DERIVANTI DA OPERA IDRAULICA

In materia di governo delle acque pubbliche e della gestione delle relative opere idrauliche la Cass. Civ SSUU del 29.8.2024 n.23332 ha finalmente superato il contrasto secolare esistente nella giurisprudenza in relazione al “differente rilievo attribuito ai meri comportamenti (commissivi od omissivi) dell’ente proprietario o gestore dell’opera idraulica…”.

Si legge nella menzionata sentenza: L’ordinanza interlocutoria individua il punctum pruriens del contrasto nel differente rilievo attribuito ai meri comportamenti (commissivi od omissivi) dell’ente proprietario o gestore dell’opera idraulica.

Secondo il primo orientamento i meri comportamenti materiali non sono =scelte= della p.a.: i danni da essi causati, dunque, sono devoluti alla competenza del Tribunale ordinario.

Per il secondo orientamento invece, anche i comportamenti materiali sarebbero espressione di una =scelta= della p.a., e dunque anche i danni da essi derivati sono devoluti alla competenza del giudice specializzato“.

Si legge quindi:

7. La competenza sulla domanda proposta da G*** G*** spetta al Tribunale delle Acque, per le ragioni che seguono.

7.1. La lettera della legge.

L’art. 140, lettera (e), R.D. 1775/33 affida ai Tribunali Regionali delle Acque “le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall’autorità amministrativa a termini dell’art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l’art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774”.

Perché sorga la competenza del Tribunale Regionale delle Acque è necessario dunque un nesso di causa tra l’opera eseguita dalla p.a. e il danno.

…

Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa vigilanza.

Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.

…

Da ciò si desume che la competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tema di danni prescinde:

a) sia dall’esistenza d’un previo provvedimento amministrativo;

b) sia dall’esistenza d’una condotta commissiva, invece che omissiva, della p.a.;

c) sia dall’esistenza d’una connessione”tra l’opera fonte di danno e l’attività istituzionale della p.a.

Tutto quel che occorre, per radicare la competenza del Tribunale delle Acque, è che il danno sia stato causato dall’opera idraulica, e null’altro.

Del resto, se attività istituzionale della p.a. è gestire e vigilare sulle opere idrauliche, il fatto stesso che una di queste opere abbia arrecato danno basta ad istituire un nesso tra l’attività della p.a. e la fonte del danno.

….

8.3. Ritiene infine il Collegio che a sostegno dell’interpretazione intesa a limitare la competenza del Tribunale Regionale delle Acque non rilevi la circostanza che di tali uffici ne esistano attualmente soltanto otto, e che di conseguenza la rarefazione dell’organo giudicante possa nuocere al principio di prossimità tra questo ed i litiganti.

Va conclusivamente affermata la competenza del Tribunale Regionale delle Acque presso la Corte d’appello di Napoli, in applicazione del seguente principio di dirittol’art. 140, lettera (e), R.D. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un’opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell’opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta. (Cass. Civ SSUU del 29.8.2024 n.23332).

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